Diritto internazionale umanitario

Limita le conseguenze dei conflitti armati

Il Diritto Internazionale Umanitario

Il diritto internazionale umanitario ( DIU ) ha lo scopo di limitare le conseguenze dei conflitti armati. Mira a proteggere i civili, i soldati feriti e il personale medico – ossia tutte le persone non coinvolte nei combattimenti. Il DIU (detto anche «diritto di guerra» o «diritto dei conflitti armati») limita inoltre i mezzi e i metodi che si possono impiegare in guerra.

Nel 1864, in occasione di una conferenza diplomatica indetta dal Consiglio federale, 12 Stati europei hanno sottoscritto la prima Convenzione di Ginevra. Da allora gli Stati, segnati dalle tragiche esperienze delle guerre moderne, hanno adottato una serie di regolamentazioni per disciplinare gli scontri armati, che mirano a mantenere un equilibro tra la sfera umanitaria e le esigenze militari dei Paesi contraenti.
Gran parte del DIU figura nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, a tutt’oggi ratificate dalla maggior parte degli Stati. Da allora le convenzioni sono state aggiornate e completate. L’ultima modifica risale al 2006 e riguarda il riconoscimento del cristallo rosso come terzo emblema del Movimento.


Secondo i principi fondamentali del DIU, le persone che non partecipano o smettono di partecipare al conflitto armato non possono essere attaccate e le armi che colpiscono in modo indiscriminato persone civili e combattenti o che causano sofferenze inutili sono vietate.

Cos'è il Diritto Internazionale Umanitario

Il diritto internazionale umanitario ( DIU ), noto anche come diritto dei conflitti armati o diritto bellico (ius in bello), limita le conseguenze dei conflitti armati sugli uomini e le cose. Protegge determinate categorie di persone e beni, regolamentando la scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento.

Il DIU protegge le persone che non partecipano o che hanno smesso di partecipare alle azioni di ostilità. I civili, i feriti, i malati, i prigionieri di guerra, gli internati, i naufraghi e il personale sanitario e religioso sono esempi di categorie di persone il cui diritto alla vita deve essere tutelato. Tutte le parti in conflitto devono sempre trattarle nel rispetto della dignità umana e senza alcuna discriminazione. Ciò significa, per esempio, che i civili non possono essere bersaglio di attacchi; i feriti e i malati devono essere soccorsi e assistiti; i prigionieri di guerra e le persone private della loro libertà devono essere trattate con umanità e, quando necessario, deve essere garantita loro una procedura giudiziaria regolare.

Oltre alla protezione generale dei beni civili , il DIU prevede anche una protezione particolare per determinati beni civili, tra cui rientrano per esempio gli ospedali, le ambulanze e i beni culturali come i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto. È inoltre vietato distruggere gli oggetti di prima necessità per la popolazione civile (p. es. le installazioni di acqua potabile), i dispositivi o gli impianti contenenti elementi pericolosi (p. es. le centrali nucleari).

Il DIU limita l’impiego di armi e metodi durante i conflitti armati. Nei combattimenti è vietato l’impiego di sostanze e metodi che non consentono di fare una distinzione tra le persone che partecipano al conflitto armato (i combattenti) e quelle che non vi partecipano (i civili). Lo stesso divieto vale in riferimento alla distinzione tra i beni civili e gli obiettivi militari. Il DIU vieta anche le armi che provocano ferite o sofferenze inutili e i metodi che causano danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente.

Il diritto internazionale umanitario e i diritti dell’uomo

Il diritto internazionale umanitario ( DIU ) e i diritti dell’uomo perseguono entrambi l’obiettivo di proteggere la vita e la dignità umana. Per quanto complementari e spesso contemporaneamente applicabili, tra questi due sistemi normativi del diritto internazionale esistono delle nette differenze. Essi si sono inoltre sviluppati indipendentemente l’uno dall’altro e le relative norme sono descritte in testi giuridici diversi.

Il DIU mira a prevenire e a gestire i problemi umanitari causati dalle guerre e vincola tutti gli attori di un conflitto armato, anche i gruppi armati non statali. I diritti dell’uomo, invece, vincolano essenzialmente gli Stati nei confronti dei singoli individui. I diritti dell’uomo valgono sempre e in qualsiasi circostanza e stabiliscono le direttive sul comportamento che gli Stati devono adottare in materia di diritti individuali e collettivi e di libertà delle persone. I diritti dell’uomo sono diritti inalienabili che spettano a tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione. Tuttavia in situazioni d’emergenza gli Stati hanno la facoltà di sospendere temporaneamente determinati diritti umani. Le regole del DIU , al contrario, non possono essere sospese perché sono state specificamente elaborate per i conflitti armati.

Il DIU comprende inoltre norme non contemplate dai diritti dell’uomo, come per esempio quelle sulla conduzione delle ostilità belliche, sullo status di combattente o di prigioniero di guerra e sulla protezione degli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso. Dal canto loro i diritti dell’uomo comprendono la libertà di stampa, la libertà di associazione e altri diritti politici che non sono previsti dal DIU . L’obbligo di applicare il DIU e i diritti dell’uomo compete in primo luogo agli Stati. Da sottolineare che tutte le parti coinvolte in un conflitto sono tenute a conformarsi al DIU , anche i gruppi armati non statali. Entrambi i sistemi normativi chiedono ai governi e ai parlamenti degli Stati contraenti di integrare nel diritto nazionale i diritti e i doveri derivanti dalle norme internazionali.

Che cosa accade in caso di mancato rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario?

Ratificando un trattato di diritto internazionale umanitario ( DIU ), gli Stati contraenti sono tenuti all’adempimento degli obblighi che ne derivano e a mettere in atto ogni sforzo per rispettare e far rispettare il DIU . Violazioni gravi del DIU sono considerate crimini di guerra. Ogni persona può essere perseguita individualmente e penalmente per i crimini di guerra, sia in caso di una partecipazione diretta ai reati sia per aver contribuito in qualche forma alla loro perpetrazione. I superiori militari e civili sono inoltre tenuti a prevenire e a impedire i crimini di guerra e a prendere le opportune misure nei confronti dei subordinati che si sono resi autori di gravi violazioni.

La responsabilità di perseguire i crimini di guerra spetta in primo luogo agli Stati e ciò indipendentemente dal luogo in cui questi sono stati commessi. Alcuni reati specifici sono menzionati nelle Convenzioni di Ginevra e nel primo Protocollo aggiuntivo che le integra. Sono così punibili, per esempio, gli omicidi volontari, le torture o i trattamenti disumani, gli stupri o altri atti volti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute. Il DIU prevede che gli Stati cerchino le persone che hanno violato in modo grave il DIU , le conducano a rispondere delle azioni commesse nei propri tribunali o le estradino per essere processate negli altri Stati. La comunità internazionale degli Stati ha istituito, a supporto dei tribunali nazionali, diversi tribunali penali internazionali o misti (nazionali/internazionali). Dagli anni 1990 ha inoltre dato vita a diverse corti di giustizia per perseguire i crimini gravi commessi in una regione particolare in un determinato periodo, i cosiddetti tribunali ad hoc, come quelli creati per la ex Jugoslavia, il Ruanda e la Sierra Leone.

Il DIU mira a prevenire e a gestire i problemi umanitari causati dalle guerre e vincola tutti gli attori di un conflitto armato, anche i gruppi armati non statali. I diritti dell’uomo, invece, vincolano essenzialmente gli Stati nei confronti dei singoli individui. I diritti dell’uomo valgono sempre e in qualsiasi circostanza e stabiliscono le direttive sul comportamento che gli Stati devono adottare in materia di diritti individuali e collettivi e di libertà delle persone. I diritti dell’uomo sono diritti inalienabili che spettano a tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione. Tuttavia in situazioni d’emergenza gli Stati hanno la facoltà di sospendere temporaneamente determinati diritti umani. Le regole del DIU , al contrario, non possono essere sospese perché sono state specificamente elaborate per i conflitti armati.

Nel 2002 è entrato in vigore lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale ( CPI ), che nel frattempo è stato ratificato da oltre 120 Stati.

La CPI esercita la sua giurisdizione sovranazionale solo se un determinato Stato non ha la facoltà o l’intenzione di procedere penalmente contro le persone sotto la sua giurisdizione imputate di crimini secondo lo Statuto di Roma. Rientrano nelle competenze della Corte soltanto i crimini che sono stati commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto, vale a dire dopo il 1° luglio 2002. Lo Statuto di Roma ha contribuito a far sì che gli Stati adeguassero la loro legislazione nazionale sui crimini di guerra e altri crimini secondo lo Statuto di Roma e che migliorassero i mezzi a loro disposizione per perseguirli. La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma il 12 ottobre 2001 e ha intrapreso i necessari adeguamenti legislativi.

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